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Home Leggi tutte le news 05.05.2016 TREMONTI AMBIENTALE

05.05.2016 TREMONTI AMBIENTALE

Agevolazioni fiscali

TREMONTI AMBIENTALE

Legge n. 388/2000

“In relazione alla peculiare complessità della normativa, allo scopo di rendere ineccepibile la legittimità ed applicabilità della norma si è presentato un Interpello alla Agenzia delle Entrate di Roma – Direzione Centrale Normativa Ufficio Agevolazioni Fiscali che ha fornito motivato parere chiarendo con accuratezza e puntualità intellegibili le procedure istruttorie e il contesto normativo di riferimento. La risposta all’Interpello è una imprescindibile guida per rendere ineccepibile l’applicazione delle agevolazioni fiscali  eliminando qualunque dubbio interpretativo”.

a) IMPRESE BENEFICIARIE

I requisiti minimi per fruire dei benefici fiscali previsti dalla Tremonti Ambientale sono quelli di essere:

1)    PMI (escluse le grandi aziende e le imprese agricole) alla data di realizzazione degli investimenti;

2)    In contabilità ordinaria ai fini IRES ed IRPEF, qualsiasi attività esse svolgano comprese le società di scopo per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili

 

b) LE AGEVOLAZIONI CONSEGUIBILI

Le agevolazioni della Tremonti Ambientale sono cumulabili con le tariffe del GSE entro i limiti del 20% del costo dell’investimento ambientale:

Art. 19 comma 1 del D.M. Sviluppo economico 5/07/2012 (V Conto Energia) e dell’art. 9 comma 1 del D.M. Sviluppo economico 19/02/2007 (II Conto Energia).

Per un impianto fotovoltaico da 1 MW ad esempio il beneficio fiscale ai fini IRES è di circa 500mila euro.

 

c) AUTOMATISMO

L’agevolazione è automatica dal trentunesimo giorno successivo alla trasmissione dell’intera istruttoria al MISE, il beneficio fiscale è automaticamente fruibile senza attendere alcuna conferma/autorizzazione come previsto dai meccanismi delle Tremonti precedenti.

 

d) INVESTIMENTI RECUPERABILI

Sono recuperabili nell’agevolazione fiscale tutti gli investimenti in impianti da fonti rinnovabili realizzati nel periodo compreso: 01 gennaio 2010 e 25 giugno 2012 inclusi gli investimenti realizzati con contratto di leasing.

Con riferimento ai soli impianti fotovoltaici sono recuperabili solo gli investimenti che hanno ottenuto la tariffa incentivante del secondo conto energia, con esclusione degli altri.

Considerando la proroga del secondo conto energia e l’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi è possibile far rientrare solo quelli connessi nel periodo 1 gennaio 2011 fino al 30 giugno 2011.

 

e) PROCEDURA

  • Raccolta di dati e documenti tecnico-amministrativi dell’investimento,
  • Analisi e gestione della documentazione nel rispetto della legge 388/2000
  • Calcolo del beneficio fiscale con perizia asseverata e giurata da tecnico di primaria levatura
  • Istruttoria della pratica agevolativa
  • Assistenza dei consulenti dell’Azienda beneficiaria delle agevolazioni per le attività di rideposito dei bilanci e ripresentazione delle dichiarazioni dei redditi fino alla dichiarazione integrativa del 30/09/2016
  • Richiesta delle agevolazioni alle Amministrazioni competenti

 

f) TEMPI

L’iter istruttorio viene completato entro 20 giorni dal completo ottenimento della documentazione afferente l’investimento ambientale

 

g) COMPENSI PROFESSIONALI

Nessun acconto o compenso viene richiesto prima del conseguimento delle agevolazioni che verrà regolato alla maturazione del diritto ai benefici fiscali.

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